Una proposta di legge sulle pensioni troppo sensata per essere accolta dai nostri economisti al governo?
Questa potrebbe essere una proposta che va incontro alle esigenze improvvide e ricattatorie della UE senza fare un massacro. Ma non confido che i nostri governanti, privi non solo di legittimità elettorale, ma anche del necessario buon senso la prendano in considerazione
Art. 1
1. A decorrere dal 1° Gennaio 2012, per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle modalità di calcolo dell’importo della pensione, viene definita, ai fini del percepimento della pensione massima ottenibile dai sistemi di calcolo, la quota 101 calcolata come somma degli anni di anzianità contributiva (e frazioni di essi) con l’età anagrafica in anni (e frazioni di essi). Al raggiungimento di tale quota i lavoratori potranno accedere alla pensione di anzianità nella misura massima consentita dai diversi metodi di calcolo in vigore, retributivo, misto o contributivo, indipendentemente dalle modalità di raggiungimento (mix di anzianità contributiva ed età anagrafica) della quota stessa. In particolare, per coloro che siano soggetti al sistema interamente retributivo, tale massimo è fissato nell’80% della media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni lavorati.
2. E’ data facoltà ai lavoratori di accedere al trattamento pensionistico con quote inferiori a 101, previa applicazione di una riduzione della pensione massima, come definita all’Art. 1 precedente, nella misura del 2,5 % per ciascuna unità di differenza tra la quota effettivamente maturata all’atto della domanda di pensione e la quota 101 come sopra definita, purché sia verificata almeno una delle due condizioni seguenti:
a. Minimo 40 anni di contribuzione
o
b. Minimo 61 anni di età anagrafica con minimo 35 anni di contribuzione
La tabella A riporta, a titolo esemplificativo, alcune percentuali di riduzione e maggiorazione riferite alla quota base 101.
3. Con effetto 1 Gennaio 2012 vengono abolite le finestre di uscita per tutti i trattamenti pensionistici di anzianità che verranno definiti susseguentemente a tale data e la pensione verrà erogata, in presenza dei requisiti di cui sopra, dalla data di accettazione della domanda da parte dell’ente pensionistico.
4. Transitoriamente resteranno in vigore le finestre di uscita applicate per tutte le domande di pensione di anzianità accettate alla data del 31 Dicembre 2011, sia con quota 96 che con il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
5. In caso di prosecuzione volontaria dell’attività lavorativa oltre la quota 101, è riconosciuta comunque la maggiorazione del 2 per cento dell’assegno pensionistico per ogni anno aggiuntivo inteso come anche come cumulo di frazioni di anno di contribuzione e anno di età anagrafica.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 , nonché per tutti i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in stato di disoccupazione e che maturino entro il 30 Giugno 2013 i requisiti per l'accesso alla pensione con le regole antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge abbiano avuto accesso a procedure di mobilità ex lege 223/91.
Tabella A
Quota effettiva alla data della domanda di pensione | Percentuale di riduzione o maggiorazione sul massimo pensionabile | Esempio di raggiungimento della quota |
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101 | nessuna |
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100 | -2,5% | 40 anzianità + 60 età o 39 anzianità + 61 età |
99 | -5% | 38 anzianità + 61 età o 40 anzianità + 59 età |
98 | -7,5% | 40 anzianità + 58 età o 37 anzianità + 61 età |
97 | -10% | 40 anzianità + 57 età o 36 anzianità + 61 età |
96 | -12,5% | 40 anzianità + 56 età o 35 anzianità + 61 età |